(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33
                        del 7 novembre 2006)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti gli articoli 34, 42, comma 2 e 66, comma 3 dello statuto;
    Vista  la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia
di   programmazione   regionale),   e   sue  successive  modifiche  e
integrazione, ed in particolare l'Art. 16, comma 2 che stabilisce che
con  regolamento  regionale  sono  disciplinate  le  procedure  e  le
modalita'  tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e
le  relative  forme  di  partecipazione,  anche  in  attuazione della
direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del consiglio del
27 giugno   2001,   relativa   alla   valutazione  degli  effetti  di
determinati  piani  e  programmi  sull'ambiente  concernenti  piani e
programmi  regionali  di  cui all'Art. 10 della legge regionale sopra
richiamata;
    Vista la preliminare decisione della giunta regionale 28 novembre
2005,  n.  16  adottata  previa acquisizione dell'intesa raggiunta al
tavolo  di concertazione giunta regionale - enti locali, e trasmessa,
ai  fini  dell'acquisizione  dei  pareri, alla commissione consiliare
«Affari  istituzionali» ai sensi dell'Art. 42, comma 2, dello statuto
regionale  e  al  consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'Art.
66, comma 3, dello statuto regionale;
    Preso atto del parere del comitato tecnico della programmazione e
dei  pareri  delle  competenti  strutture ai sensi dell'Art. 29 della
legge regionale n. 44/2003;
    Dato  atto  del  parere  favorevole del consiglio delle autonomie
locali del 12 dicembre 2005;
    Dato  atto che la commissione consiliare competente, nella seduta
del 12 gennaio 2006, ha espresso parere favorevole con osservazioni;
    Ritenuto   di   accogliere   le   osservazioni   formulate  dalla
commissione consiliare suddetta;
    Dato atto della comunicazione al tavolo di concertazione generale
effettuata in data 26 settembre 2006;
    Vista la deliberazione della giunta regionale 30 ottobre 2006, n.
798  che  approva  il  regolamento  di  disciplina  dei  processi  di
valutazione  integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di
programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'Art. 16
della  legge  regionale  11 agosto  1999,  n. 49 (norme in materia di
programmazione  regionale)  e  dell'Art.  11  della  legge  regionale
3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio);
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione
    1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalita'
tecniche   per  l'effettuazione  della  valutazione  integrata  degli
strumenti   di  programmazione  regionale  e  le  relative  forme  di
partecipazione, in attuazione di quanto disposto:
      a) dall'Art.  16  della  legge  regionale 11 agosto 1999, n. 49
(norme in materia di programmazione regionale), cosi' come modificata
dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61;
      b) dall'Art.  11  della  legge  regionale  3 gennaio 2005, n. 1
(norme  per  il governo del territorio), relativamente agli strumenti
di pianificazione territoriale di competenza della Regione.
    2.  Il  presente  regolamento  disciplina altresi', in attuazione
delle disposizioni richiamate al comma 1, le procedure e le modalita'
tecniche  per  l'effettuazione  della  valutazione  ambientale  degli
strumenti   di  programmazione  regionale  e  le  relative  forme  di
consultazione, secondo quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE del
27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del consiglio, concernente la
valutazione   degli   effetti   di   determinati  piani  e  programmi
sull'ambiente.
    3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
      a) ai  piani  e  programmi pluriennali di cui all'Art. 10 della
legge  regionale  n. 49/1999, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 8
per gli strumenti di pianificazione territoriale;
      b) ai   piani   e  programmi  di  attuazione  della  disciplina
comunitaria e nazionale, in quanto compatibili.